Art. 91. 
           Obblighi del coordinatore per la progettazione 
 
  1. Durante la  progettazione  dell'opera  e  comunque  prima  della
richiesta di presentazione delle  offerte,  il  coordinatore  per  la
progettazione: 
    a) redige il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  di  cui
all'articolo 100, comma 1,  i  cui  contenuti  sono  dettagliatamente
specificati nell'allegato XV; 
    b)  predispone  un  fascicolo,  i  cui  contenuti  sono  definiti
all'allegato XVI, contenente le  informazioni  utili  ai  fini  della
prevenzione  e  della  protezione  dai  rischi  cui  sono  esposti  i
lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona  tecnica  e
dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non  e'
predisposto nel caso di  lavori  di  manutenzione  ordinaria  di  cui
all'articolo  3,  comma  1,  lettera  a)  del   testo   unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di  edilizia,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  2. Il fascicolo di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  e'  preso  in
considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. 
 
          Note all'art. 91:
              - Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  6 giugno  2001,  n. 380
          (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia edilizia. (Testo A), e' il seguente:
              «Art.  3 (Definizioni degli interventi edilizi). (Legge
          5 agosto  1978, n. 457, art. 31). - 1. Ai fini del presente
          testo unico si intendono per:
                a) «interventi   di   manutenzione   ordinaria»,  gli
          interventi  edilizi che riguardano le opere di riparazione,
          rinnovamento  e sostituzione delle finiture degli edifici e
          quelle  necessarie  ad  integrare o mantenere in efficienza
          gli impianti tecnologici esistenti;».