Art. 92.
        Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

  1.   Durante  la  realizzazione  dell'opera,  il  coordinatore  per
l'esecuzione dei lavori:
    a)  verifica,  con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l'applicazione,  da  parte  delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi,  delle  disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza  e  di  coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro;
    b)  verifica  l'idoneita'  del  piano  operativo di sicurezza, da
considerare  come  piano  complementare  di  dettaglio  del  piano di
sicurezza  e  coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la
coerenza  con  quest'ultimo,  adegua  il  piano  di  sicurezza  e  di
coordinamento   di  cui  all'articolo  100  e  il  fascicolo  di  cui
all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei
lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte
delle  imprese  esecutrici  dirette  a  migliorare  la  sicurezza  in
cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario,
i rispettivi piani operativi di sicurezza;
    c)  organizza  tra  i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita' nonche'
la loro reciproca informazione;
    d)  verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le
parti   sociali   al  fine  di  realizzare  il  coordinamento  tra  i
rappresentanti  della  sicurezza  finalizzato  al miglioramento della
sicurezza in cantiere;
    e)  segnala  al  committente e al responsabile dei lavori, previa
contestazione   scritta   alle   imprese  e  ai  lavoratori  autonomi
interessati,  le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95
e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone
la  sospensione  dei  lavori,  l'allontanamento  delle  imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel
caso  in  cui  il committente o il responsabile dei lavori non adotti
alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea
motivazione,  il  coordinatore  per  l'esecuzione  da'  comunicazione
dell'inadempienza   alla  azienda  unita'  sanitaria  locale  e  alla
direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
    f)  sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
  2.  Nei  casi  di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per
l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il
piano  di  sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di
cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).