Art. 96.
     Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

  1.  I  datori  di  lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese
esecutrici,  anche  nel  caso  in  cui  nel  cantiere operi una unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
    a)   adottano   le  misure  conformi  alle  prescrizioni  di  cui
all'allegato XIII;
    b)  predispongono  l'accesso  e  la  recinzione  del cantiere con
modalita' chiaramente visibili e individuabili;
    c)  curano  la  disposizione  o  l'accatastamento  di materiali o
attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
    d)  curano  la  protezione  dei  lavoratori  contro  le influenze
atmosferiche  che  possono  compromettere la loro sicurezza e la loro
salute;
    e)  curano  le  condizioni di rimozione dei materiali pericolosi,
previo,   se   del  caso,  coordinamento  con  il  committente  o  il
responsabile dei lavori;
    f)  curano  che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle
macerie avvengano correttamente;
    g)  redigono  il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo
89, comma 1, lettera h).
  2.  L'accettazione  da  parte  di  ciascun  datore  di lavoro delle
imprese  esecutrici  del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo  100  e  la  redazione  del piano operativo di sicurezza
costituiscono,   limitatamente   al   singolo  cantiere  interessato,
adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera
a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1,
lettera b), e 3.