Art. 98.
Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi:
LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157
del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle
seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero
corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in data 5 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004,
nonche' attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti,
comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle
costruzioni per almeno un anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23,
di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero
laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto
ministeriale in data 4 agosto 2000, nonche' attestazione, da parte di
datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di
attivita' lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due
anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o
agrotecnico, nonche' attestazione, da parte di datori di lavoro o
committenti, comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel
settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresi', in
possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento
finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle
regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della
prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa,
dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale,
dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle universita',
dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o
dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
3. I contenuti, le modalita' e la durata dei corsi di cui al comma
2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.
4. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che,
non piu' in servizio, abbiano svolto attivita' tecnica in materia di
sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualita' di
pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro
che producano un certificato universitario attestante il superamento
di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di
laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui
all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di
perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi.
L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che sono in
possesso della laurea magistrale LM-26.
5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2
sono a totale carico dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il
funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da
porsi a carico dei partecipanti.