Art. 99. 
                        Notifica preliminare 
 
  1. Il committente o il responsabile dei lavori,  prima  dell'inizio
dei lavori, trasmette all'azienda  unita'  sanitaria  locale  e  alla
direzione  provinciale  del  lavoro  territorialmente  competenti  la
notifica  preliminare  elaborata  conformemente   all'allegato   XII,
nonche' gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: 
    a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3; 
    b)  cantieri  che,  inizialmente  non  soggetti  all'obbligo   di
notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto
di varianti sopravvenute in corso d'opera; 
    c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entita' presunta
di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. 
  2. Copia della notifica deve essere  affissa  in  maniera  visibile
presso  il  cantiere  e  custodita  a  disposizione  dell'organo   di
vigilanza territorialmente competente. 
  3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni
in attuazione  dell'articolo  51  possono  chiedere  copia  dei  dati
relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.