ART. 53 
(Vaccinazione  d'emergenza  del  pollame  o  di  altri  volatili   in
                             cattivita') 
 
    1. Il Ministero puo' introdurre la vaccinazione  d'emergenza  del
pollame o di altri volatili in cattivita' come misura a breve termine
per contenere un  focolaio  allorche'  una  valutazione  del  rischio
indichi  che  c'e'  una  minaccia  significativa  ed   immediata   di
diffusione dell'influenza aviaria all'interno o verso  il  territorio
nazionale secondo quanto disposto dal presente capo, in  presenza  di
uno o piu' dei seguenti elementi: 
    a) un focolaio all'interno del territorio nazionale; 
    b) un focolaio in uno Stato membro vicino; 
    c) presenza confermata di influenza  aviaria  nel  pollame  o  in
altri volatili in cattivita' in un paese terzo vicino. 
    2. Il piano di  vaccinazione  di  cui  al  comma  1  deve  essere
approvato dalla Commissione, essere conforme a una strategia  DIVA  e
contenere perlomeno le seguenti informazioni: 
    a)	la situazione della malattia che  ha  portato  alla  richiesta
della vaccinazione d'emergenza; 
    b)	la  zona  geografica  in  cui  deve   essere   effettuata   la
vaccinazione d'emergenza e il numero di aziende ivi ubicate, nonche',
se differente, il numero di aziende interessate dalla vaccinazione; 
    c)	le specie e le  categorie  di  pollame  o  altri  volatili  in
cattivita' oppure, se del caso, il compartimento avicolo o  di  altri
volatili in cattivita' da vaccinare; 
    d)	il numero approssimativo  dei  capi  di  pollame  o  di  altri
volatili in cattivita' da vaccinare; 
    e)	una sintesi delle caratteristiche del vaccino; 
    f) la durata prevista della campagna di vaccinazione d'emergenza; 
    g)	le disposizioni specifiche in materia  di  movimentazione  del
pollame o degli altri volatili in cattivita' vaccinati,  fatte  salve
le misure di cui al titolo IV, capi III, IV e V, e al titolo V,  capo
III, contenute nell'allegato IX; 
    h) i criteri per decidere se la  vaccinazione  d'emergenza  debba
essere applicata alle aziende a contatto; 
    i) la  registrazione  del  pollame  o  degli  altri  volatili  in
cattivita' vaccinati; 
    l) gli esami clinici e di laboratorio da eseguire  nelle  aziende
interessate dalla vaccinazione  d'emergenza  e  nelle  altre  aziende
ubicate nella zona di vaccinazione d'emergenza, in modo da monitorare
la  situazione  epidemiologica,   l'efficacia   della   campagna   di
vaccinazione d'emergenza e controllare la movimentazione del  pollame
o degli altri volatili in cattivita' vaccinati. 
    3. Le norme specifiche in  materia  di  vaccinazione  d'emergenza
possono  essere  stabilite  secondo  la  procedura  stabilita   dalla
Commissione.