ART. 53
(Vaccinazione d'emergenza del pollame o di altri volatili in
cattivita')
1. Il Ministero puo' introdurre la vaccinazione d'emergenza del
pollame o di altri volatili in cattivita' come misura a breve termine
per contenere un focolaio allorche' una valutazione del rischio
indichi che c'e' una minaccia significativa ed immediata di
diffusione dell'influenza aviaria all'interno o verso il territorio
nazionale secondo quanto disposto dal presente capo, in presenza di
uno o piu' dei seguenti elementi:
a) un focolaio all'interno del territorio nazionale;
b) un focolaio in uno Stato membro vicino;
c) presenza confermata di influenza aviaria nel pollame o in
altri volatili in cattivita' in un paese terzo vicino.
2. Il piano di vaccinazione di cui al comma 1 deve essere
approvato dalla Commissione, essere conforme a una strategia DIVA e
contenere perlomeno le seguenti informazioni:
a) la situazione della malattia che ha portato alla richiesta
della vaccinazione d'emergenza;
b) la zona geografica in cui deve essere effettuata la
vaccinazione d'emergenza e il numero di aziende ivi ubicate, nonche',
se differente, il numero di aziende interessate dalla vaccinazione;
c) le specie e le categorie di pollame o altri volatili in
cattivita' oppure, se del caso, il compartimento avicolo o di altri
volatili in cattivita' da vaccinare;
d) il numero approssimativo dei capi di pollame o di altri
volatili in cattivita' da vaccinare;
e) una sintesi delle caratteristiche del vaccino;
f) la durata prevista della campagna di vaccinazione d'emergenza;
g) le disposizioni specifiche in materia di movimentazione del
pollame o degli altri volatili in cattivita' vaccinati, fatte salve
le misure di cui al titolo IV, capi III, IV e V, e al titolo V, capo
III, contenute nell'allegato IX;
h) i criteri per decidere se la vaccinazione d'emergenza debba
essere applicata alle aziende a contatto;
i) la registrazione del pollame o degli altri volatili in
cattivita' vaccinati;
l) gli esami clinici e di laboratorio da eseguire nelle aziende
interessate dalla vaccinazione d'emergenza e nelle altre aziende
ubicate nella zona di vaccinazione d'emergenza, in modo da monitorare
la situazione epidemiologica, l'efficacia della campagna di
vaccinazione d'emergenza e controllare la movimentazione del pollame
o degli altri volatili in cattivita' vaccinati.
3. Le norme specifiche in materia di vaccinazione d'emergenza
possono essere stabilite secondo la procedura stabilita dalla
Commissione.