Art. 94 
           Direzioni di amministrazione delle Forze armate 
 
1. Le Direzioni di amministrazione delle Forze armate: 
a)  assicurano  il  finanziamento  degli   enti   amministrativamente
dipendenti,  attraverso  la  disponibilita'  dei  fondi   accreditati
dall'amministrazione centrale sulle apposite contabilita' speciali, e
la resa dei conti relativi; 
b) svolgono le funzioni di  natura  giuridico-amministrativa  a  esse
devolute in relazione all'ordinamento delle singole Forze armate; 
c) esercitano l'azione  di  controllo  amministrativo  nei  confronti
degli enti della rispettiva giurisdizione sia in sede ispettiva,  sia
in  sede  di  revisione  degli  atti  di  gestione  per  conto  anche
dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa; 
d)  eseguono  le  operazioni  per  la  chiusura  a   pareggio   delle
contabilita' speciali, relativamente a ciascun anno finanziario. 
2. La Direzione di amministrazione interforze, con le attribuzioni  e
i compiti indicati nel comma 1, ha competenza sugli enti a  carattere
interforze, direttamente dipendenti dallo Stato maggiore della difesa
e dal Segretariato generale della difesa.