Art. 123 Componenti della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese 1. Il Presidente della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese, di cui all'articolo 44 del codice, nella presente sezione denominata «commissione», e' nominato con decreto del Ministro della difesa, su designazione del Presidente del Consiglio di Stato. 2. I componenti della commissione, nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione del titolare di ciascuno dei Ministeri rappresentati, durano in carica per un periodo massimo di tre anni e non possono essere riconfermati; per ogni componente effettivo e' nominato un supplente. 3. Svolge funzioni di segretario il capo dell'Ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali di armamento dipendente dal Segretario generale della difesa - Direttore nazionale degli armamenti.