Art. 123 
 
Componenti della commissione per la  tenuta  del  registro  nazionale
                            delle imprese 
 
1. Il  Presidente  della  commissione  per  la  tenuta  del  registro
nazionale delle imprese, di cui all'articolo  44  del  codice,  nella
presente sezione denominata «commissione», e'  nominato  con  decreto
del  Ministro  della  difesa,  su  designazione  del  Presidente  del
Consiglio di Stato. 
2. I componenti della commissione, nominati con decreto del  Ministro
della difesa, su designazione del titolare di ciascuno dei  Ministeri
rappresentati, durano in carica per un periodo massimo di tre anni  e
non possono essere riconfermati; per  ogni  componente  effettivo  e'
nominato un supplente. 
3. Svolge  funzioni  di  segretario  il  capo  dell'Ufficio  registro
nazionale delle imprese e consorzi di imprese  operanti  nel  settore
dei materiali di armamento dipendente dal Segretario  generale  della
difesa - Direttore nazionale degli armamenti.