Art. 124 
 
                     Ufficio registro nazionale 
 
1. La commissione si avvale, per l'espletamento dei  propri  compiti,
dell'ufficio registro nazionale di cui all'articolo 123, comma 3. 
2. L'ufficio provvede  alla  conservazione  e  all'aggiornamento  del
registro nazionale delle imprese e alla  comunicazione  dei  relativi
dati alle amministrazioni interessate di  cui  all'articolo  3  della
legge 9 luglio 1990, n. 185, ed e' responsabile  dell'istruttoria  ai
sensi dell'articolo 44 del codice. 
 
 
          Note all'art. 124: 
          - Il testo dell'art. 3 della legge 9 luglio  1990,  n.  185
          (Nuove norme sul controllo dell'esportazione,  importazione
          e transito dei materiali di  armamento),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del  14  luglio  1990,  n.  163,  e'  il
          seguente: 
          «Art. 3. (Registro nazionale delle imprese). - 1. Presso il
          Ministero della difesa,  ufficio  del  Segretario  generale
          - Direttore nazionale  degli  armamenti,  e'  istituito  il
          registro nazionale delle  imprese  e  consorzi  di  imprese
          operanti  nel,  settore  della  progettazione,  produzione,
          importazione,  esportazione,  manutenzione  e   lavorazioni
          comunque connesse di materiale di  armamento,  precisate  e
          suddivise secondo le funzioni  per  le  quali  l'iscrizione
          puo' essere accettata. Copie di tale registro  nazionale  e
          dei suoi aggiornamenti sono trasmesse,  per  i  fini  della
          presente  legge,  ai   Ministeri   degli   affari   esteri,
          dell'interno, delle finanze, dell'industria, del  commercio
          e dell'artigianato e del commercio con l'estero. 
          2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono  essere
          rilasciate  le  autorizzazioni   ad   iniziare   trattative
          contrattuali e ad effettuare  operazioni  di  esportazione,
          importazione, transito di materiale di armamento. 
          3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1  tiene  luogo
          dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma  secondo,
          del  testo  unico  delle  leggi  di   pubblica   sicurezza,
          approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ,  fermi
          restando i requisiti indicati all'articolo 9 della legge 18
          aprile 1975, n. 110 . 
          4.  Le  domande  di  iscrizione  al   registro   nazionale,
          corredate  della  documentazione  necessaria  a  comprovare
          l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo  le  modalita'
          che saranno  prescritte  con  decreto  del  Ministro  della
          difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del
          commercio con  l'estero,  devono  essere  presentate  dalle
          imprese che vi abbiano interesse purche'  in  possesso  dei
          seguenti requisiti soggettivi: 
          a) per le imprese individuali e per le societa' di persone,
          la cittadinanza italiana  dell'imprenditore  o  del  legale
          rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti,
          purche' cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato
          per la collaborazione giudiziaria; 
          b)  per  le  societa'  di  capitali,   purche'   legalmente
          costituite  in  Italia   ed   ivi   esercitanti   attivita'
          concernenti materiali soggetti al controllo della  presente
          legge, la residenza in Italia  dei  soggetti  titolari  dei
          poteri di rappresentanza  ai  fini  della  presente  legge,
          purche' cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia  da
          un trattato per la collaborazione giudiziaria. 
          5. Possono essere altresi' iscritti al registro nazionale i
          consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una
          o piu'  imprese  iscritte  al  registro  nazionale  purche'
          nessuna delle imprese partecipanti versi  nelle  condizioni
          ostative di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12,  sempreche'  il
          legale  rappresentante  del  consorzio  abbia  i  requisiti
          soggettivi di cui al comma 4, lettera b). 
          6. Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro nazionale  i
          consorzi  industriali  promossi  a  seguito  di  specifiche
          intese  intergovernative   o   comunque   autorizzati   dai
          competenti organi dello Stato italiano. 
          7. Gli iscritti al registro nazionale devono Comunicare  al
          Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di  cui
          al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento
          della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione
          o l'estinzione dell'impresa. 
          8. Non sono iscrivibili  o,  se  iscritte,  decadono  dalla
          iscrizione le imprese dichiarate fallite. 
          9. Si applicano le norme di sospensione,  decadenza  e  non
          iscrivibilita' stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575
          , nonche' dall'articolo 24 della legge 13  settembre  1982,
          n. 646 . 
          10. Non sono iscrivibili o,  se  iscritte,  decadono  dalla
          iscrizione le imprese  i  cui  rappresentanti  indicati  al
          comma 4, lettere  a)  e  b),  siano  stati  definitivamente
          riconosciuti   come   appartenuti   o    appartenenti    ad
          associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1  della  legge
          25 gennaio 1982, n. 17 , o siano state condannate ai  sensi
          della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto  18
          giugno 1931, n. 773 ,  e  successive  modificazioni,  della
          legge 18 aprile 1975,  n.  110  ,  nonche'  della  presente
          legge. 
          11. Non sono iscrivibili o,  se  iscritte,  decadono  dalla
          iscrizione le imprese i  cui  legali  rappresentanti  siano
          stati condannati, con sentenza passata  in  giudicato,  per
          reati di commercio illegale di materiali di armamento. 
          12. Non sono iscrivibili o, se iscritte, sono sospese dalla
          iscrizione le imprese che, in violazione del divieto di cui
          all'articolo 22, assumano con le funzioni ivi elencate,  ex
          dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima  di  tre
          anni dalla cessazione del loro servizio attivo. 
          13. Il verificarsi delle condizioni di  cui  ai  precedenti
          commi  8,  9,  10  e  11  determina  la  sospensione  o  la
          cancellazione dal registro nazionale, disposta con  decreto
          del Ministro della difesa, da comunicare  al  Ministeri  di
          cui al comma 1. 
          14. Qualora venga  rimosso  l'impedimento  alla  iscrizione
          l'impresa  potra'  ottenere  l'iscrizione  stessa   o,   se
          cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale. 
          15.  In   pendenza   dell'accertamento   definitivo   degli
          impedimenti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12  l'impresa  o
          il consorzio potranno esercitare le normali  attivita'  nei
          limiti  delle  autorizzazioni  concesse  e  in   corso   di
          validita', ad eccezione di quelle oggetto di contestazione.
          Ad   essi   non   potranno    essere    rilasciate    nuove
          autorizzazioni.».