Art. 126 
 
                       Verbale delle riunioni 
 
1. Di ogni riunione della commissione e' redatto verbale a  cura  del
segretario. 
2. I verbali  delle  riunioni,  sottoscritti  dal  presidente  e  dal
segretario, sono raccolti cronologicamente, rubricati e conservati  a
cura dell'ufficio di cui all'articolo 124. 
3. Copia autenticata dal segretario dei verbali recanti  le  delibere
riguardanti le iscrizioni cancellazioni e sospensioni del registro e'
trasmessa ai ministeri rappresentati  in  seno  alla  commissione;  i
verbali recanti le altre delibere  di  competenza  della  commissione
sono trasmessi in copia, su loro richiesta, ai predetti ministeri.