Art. 126 Verbale delle riunioni 1. Di ogni riunione della commissione e' redatto verbale a cura del segretario. 2. I verbali delle riunioni, sottoscritti dal presidente e dal segretario, sono raccolti cronologicamente, rubricati e conservati a cura dell'ufficio di cui all'articolo 124. 3. Copia autenticata dal segretario dei verbali recanti le delibere riguardanti le iscrizioni cancellazioni e sospensioni del registro e' trasmessa ai ministeri rappresentati in seno alla commissione; i verbali recanti le altre delibere di competenza della commissione sono trasmessi in copia, su loro richiesta, ai predetti ministeri.