Art. 127 
 
                  Iscrizione nel registro nazionale 
 
1. Le domande per l'iscrizione nel registro nazionale  delle  imprese
di cui all'articolo  44  del  codice,  devono  essere  presentate  al
Ministero della difesa - Ufficio del Segretario  generale  -  Ufficio
registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese  operanti  nel
settore dei materiali d'armamento. 
2. Nelle domande devono essere indicati: 
a) la ditta, se  impresa  individuale,  la  ragione  o  denominazione
sociale, se impresa collettiva; 
b) il nome del titolare o dei legali rappresentanti; 
c) la sede legale; 
d) il tipo di attivita' esercitate, suddivise e precisate secondo  le
funzioni per le quali l'iscrizione puo'  essere  accettata  ai  sensi
dell'articolo 44 del codice; 
e)  l'elenco  dei  proprietari  delle  imprese,  dei  soci  e   degli
azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni  in  numero
non inferiore all'1% del capitale sociale. 
3. Le domande devono contenere: 
a) l'impegno a comunicare tempestivamente  ogni  variazione  relativa
alla proprieta', al titolare e ai legali rappresentanti o all'oggetto
sociale, al trasferimento della sede, all'istituzione di nuove  sedi,
alla trasformazione o all'estinzione dell'impresa o del consorzio  di
imprese; 
b) le dichiarazioni, sostitutive della certificazione, che: 
1) il  titolare  o  i  legali  rappresentanti,  i  proprietari  delle
imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari
di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale, non si
trovano nelle condizioni di non iscrivibilita' stabilite dalla  legge
19 marzo 1990, n. 55. 
2) il  titolare  o  i  legali  rappresentanti,  i  proprietari  delle
imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari
di azioni in numero non inferiore all'1% del  capitale  sociale,  non
sono  stati  definitivamente   riconosciuti   come   appartenenti   o
appartenuti ad associazioni segrete, ai sensi dell'articolo  1  della
legge 25 gennaio 1982, n. 17; 
3) il  titolare  o  i  legali  rappresentanti,  i  proprietari  delle
imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari
di azioni in numero non inferiore all'1% del  capitale  sociale,  non
sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per  i  reati
di commercio illegale di armamento; 
4) nessuna delle persone investite  dagli  incarichi  di  presidente,
vice  presidente,  amministratore  delegato,  amministratore   unico,
consigliere d'amministrazione, direttore generale,  consulente  versi
nella situazione di incompatibilita' prevista dall'articolo 22  della
legge 9 luglio 1990, n. 185. 
 
          Note all'art. 127: 
          - La legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per  la
          prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre
          gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo  1990,  n.
          69. 
          - Il testo dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982,  n.  17
          (Norme di attuazione dell'art.  18  della  Costituzione  in
          materia  di  associazioni  segrete  e  scioglimento   della
          associazione  denominata  Loggia  P2),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale del  28  gennaio  1982,  n.  27,  e'  il
          seguente: 
          «Art. 1. Si considerano  associazioni  segrete,  come  tali
          vietate dall'art. 18 della Costituzione, quelle che,  anche
          all'interno di  associazioni  palesi,  occultando  la  loro
          esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalita' e
          attivita' sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto  od
          in  parte  ed  anche  reciprocamente,  i   soci,   svolgono
          attivita'  diretta  ad  interferire  sull'esercizio   delle
          funzioni  di  organi  costituzionali,  di   amministrazioni
          pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti  pubblici
          anche economici, nonche' di servizi pubblici essenziali  di
          interesse nazionale.». 
          - Il testo dell'art. 22 della legge 9 luglio 1990,  n.  185
          (Nuove norme sul controllo dell'esportazione,  importazione
          e transito dei materiali di  armamento),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del  14  luglio  1990,  n.  163,  e'  il
          seguente: 
          «Art. 22. (Divieti a conferire cariche). - 1. I  dipendenti
          pubblici civili e militari,  preposti  a  qualsiasi  titolo
          all'esercizio   di   funzioni    amministrative    connesse
          all'applicazione  della  presente  legge   nei   due   anni
          precedenti alla cessazione del rapporto di pubblico impiego
          non possono, per un periodo di  tre  anni  successivo  alla
          cessazione del rapporto stesso, a qualunque  causa  dovuta,
          far parte di consigli di amministrazione, assumere  cariche
          di presidente, vice  presidente,  amministratore  delegato,
          consigliere delegato,  amministratore  unico,  e  direttore
          generale nonche' assumere incarichi  di  consulenza,  fatti
          salvi quelli di carattere specificamente tecnico-operativo,
          relativi a progettazioni o collaudi,  in  imprese  operanti
          nel settore degli armamenti. 
          2. Le imprese che violano la disposizione del comma 1  sono
          sospese  per  due  anni  dal  registro  nazionale  di   cui
          all'articolo 3.».