Art. 127 Iscrizione nel registro nazionale 1. Le domande per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 44 del codice, devono essere presentate al Ministero della difesa - Ufficio del Segretario generale - Ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali d'armamento. 2. Nelle domande devono essere indicati: a) la ditta, se impresa individuale, la ragione o denominazione sociale, se impresa collettiva; b) il nome del titolare o dei legali rappresentanti; c) la sede legale; d) il tipo di attivita' esercitate, suddivise e precisate secondo le funzioni per le quali l'iscrizione puo' essere accettata ai sensi dell'articolo 44 del codice; e) l'elenco dei proprietari delle imprese, dei soci e degli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale. 3. Le domande devono contenere: a) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla proprieta', al titolare e ai legali rappresentanti o all'oggetto sociale, al trasferimento della sede, all'istituzione di nuove sedi, alla trasformazione o all'estinzione dell'impresa o del consorzio di imprese; b) le dichiarazioni, sostitutive della certificazione, che: 1) il titolare o i legali rappresentanti, i proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale, non si trovano nelle condizioni di non iscrivibilita' stabilite dalla legge 19 marzo 1990, n. 55. 2) il titolare o i legali rappresentanti, i proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale, non sono stati definitivamente riconosciuti come appartenenti o appartenuti ad associazioni segrete, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17; 3) il titolare o i legali rappresentanti, i proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale, non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di commercio illegale di armamento; 4) nessuna delle persone investite dagli incarichi di presidente, vice presidente, amministratore delegato, amministratore unico, consigliere d'amministrazione, direttore generale, consulente versi nella situazione di incompatibilita' prevista dall'articolo 22 della legge 9 luglio 1990, n. 185.
Note all'art. 127: - La legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1990, n. 69. - Il testo dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 1982, n. 27, e' il seguente: «Art. 1. Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall'art. 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalita' e attivita' sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attivita' diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonche' di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale.». - Il testo dell'art. 22 della legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1990, n. 163, e' il seguente: «Art. 22. (Divieti a conferire cariche). - 1. I dipendenti pubblici civili e militari, preposti a qualsiasi titolo all'esercizio di funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge nei due anni precedenti alla cessazione del rapporto di pubblico impiego non possono, per un periodo di tre anni successivo alla cessazione del rapporto stesso, a qualunque causa dovuta, far parte di consigli di amministrazione, assumere cariche di presidente, vice presidente, amministratore delegato, consigliere delegato, amministratore unico, e direttore generale nonche' assumere incarichi di consulenza, fatti salvi quelli di carattere specificamente tecnico-operativo, relativi a progettazioni o collaudi, in imprese operanti nel settore degli armamenti. 2. Le imprese che violano la disposizione del comma 1 sono sospese per due anni dal registro nazionale di cui all'articolo 3.».