Art. 128 
 
                  Documenti a corredo delle domande 
 
1. La domanda di cui  all'articolo  127  deve  essere  corredata  dai
seguenti documenti: 
a) questionario, in duplice copia completo delle  notizie  richieste,
conforme a stampato distribuito dall'ufficio registro nazionale delle
imprese e consorzi di imprese  operanti  nel  settore  dei  materiali
d'armamento; 
b) certificato della camera di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura di data non anteriore a tre mesi, attestante  l'attivita'
specifica della  ditta  e  il  nominativo  delle  persone  legalmente
autorizzate a rappresentarla o impegnarla; 
c) certificato della cancelleria della sezione societa' del tribunale
competente per giurisdizione, di data non anteriore a tre  mesi,  nel
quale siano riportati i nominativi dei  legali  rappresentanti  e  la
ragione sociale dell'impresa  nonche'  la  dichiarazione,  denominata
certificato di vigenza, in originale  e  copia  fotostatica,  che  la
ditta non si trova in stato di liquidazione,  fallimento,  concordato
fallimentare, concordato  preventivo;  le  ditte  individuali  devono
presentare analogo  documento,  in  originale  e  copia  fotostatica,
intestato al titolare rilasciato dalla sezione fallimentare; 
d) certificato di residenza, in  originale  e  copia  fotostatica,  e
stato di famiglia in carta legale, in originale e copia  fotostatica,
di data non anteriore a un mese,  per  tutte  le  persone  legalmente
autorizzate a rappresentare e impegnare la ditta; 
e)  attestazione  dell'avvenuto  versamento  del   contributo   annuo
previsto dall'articolo 44 del codice; 
f) licenza del Ministero dell'interno a mente dell'art. 28 del  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, per le imprese e consorzi di  imprese
operanti nel settore della fabbricazione di materiale d'armamento; 
g) per le imprese esportatrici:  lista  dei  materiali  di  armamento
oggetto di esportazione con  l'indicazione,  per  ciascuno  di  essi,
dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente  apposta  dal
Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 18 della legge 9 luglio
1990, n. 185; 
h) copia dell'abilitazione, ove  richiesta,  concessa  dall'autorita'
nazionale della sicurezza in corso di validita'. 
 
 
          Note all'art. 128: 
          - Il testo dell'art. 28 del regio decreto 18  giugno  1931,
          n.  773  (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 26 giugno 1931, n. 146, e' il seguente: 
          «Art. 28. - Oltre i casi preveduti dal codice penale,  sono
          proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e  la
          vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di  armi
          da  guerra  e  di  armi  ad  esse  analoghe,  nazionali   o
          straniere, o di parti di esse, di  munizioni,  di  uniformi
          militari o  di  altri  oggetti  destinati  all'armamento  e
          all'equipaggiamento di forze armate nazionali o  straniere.
          Con  la  licenza  di  fabbricazione  sono   consentite   le
          attivita' commerciali connesse e la riparazione delle  armi
          prodotte. 
          La licenza e'  altresi'  necessaria  per  l'importazione  e
          l'esportazione delle  armi  da  fuoco  diverse  dalle  armi
          comuni da sparo non comprese nei  materiali  di  armamento,
          nonche'   per   la    fabbricazione,    l'importazione    e
          l'esportazione, la raccolta, la  detenzione  e  la  vendita
          degli  strumenti  di  autodifesa  specificamente  destinati
          all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la
          fabbricazione   e   la   detenzione   delle   tessere    di
          riconoscimento    e    degli    altri    contrassegni    di
          identificazione degli ufficiali e degli agenti di  pubblica
          sicurezza  e  di  polizia  giudiziaria,  fatte   salve   le
          produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. 
          Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato
          e' necessario darne avviso al Prefetto. 
          Il  contravventore  e'  punito,  qualora   il   fatto   non
          costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da uno a
          tre anni  e  con  la  multa  da  euro  cinquecento  a  euro
          tremila». 
          - Il testo dell'art. 18 della legge 9 luglio 1990,  n.  185
          (Nuove norme sul controllo dell'esportazione,  importazione
          e transito dei materiali di  armamento),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del  14  luglio  1990,  n.  163,  e'  il
          seguente: 
          «Art.  18.  (Lista  dei  materiali).  -   1.   Le   imprese
          esportatrici dei  materiali  di  armamento  indicati  nella
          presente legge, entro 120 giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del decreto di cui all'articolo  2,  comma  3,  sono
          tenute  a  depositare  presso   la   commissione   di   cui
          all'articolo 4 la lista dei materiali di armamento  oggetto
          di esportazione con  l'indicazione,  per  ognuno  di  essi,
          dell'eventuale  classifica  di  segretezza  precedentemente
          apposta dal Ministero della difesa. Allo  stesso  Ministero
          sono altresi'  comunicati,  con  gli  stessi  criteri,  gli
          eventuali aggiornamenti della lista.».