Art. 128 Documenti a corredo delle domande 1. La domanda di cui all'articolo 127 deve essere corredata dai seguenti documenti: a) questionario, in duplice copia completo delle notizie richieste, conforme a stampato distribuito dall'ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali d'armamento; b) certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di data non anteriore a tre mesi, attestante l'attivita' specifica della ditta e il nominativo delle persone legalmente autorizzate a rappresentarla o impegnarla; c) certificato della cancelleria della sezione societa' del tribunale competente per giurisdizione, di data non anteriore a tre mesi, nel quale siano riportati i nominativi dei legali rappresentanti e la ragione sociale dell'impresa nonche' la dichiarazione, denominata certificato di vigenza, in originale e copia fotostatica, che la ditta non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato fallimentare, concordato preventivo; le ditte individuali devono presentare analogo documento, in originale e copia fotostatica, intestato al titolare rilasciato dalla sezione fallimentare; d) certificato di residenza, in originale e copia fotostatica, e stato di famiglia in carta legale, in originale e copia fotostatica, di data non anteriore a un mese, per tutte le persone legalmente autorizzate a rappresentare e impegnare la ditta; e) attestazione dell'avvenuto versamento del contributo annuo previsto dall'articolo 44 del codice; f) licenza del Ministero dell'interno a mente dell'art. 28 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della fabbricazione di materiale d'armamento; g) per le imprese esportatrici: lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione con l'indicazione, per ciascuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 18 della legge 9 luglio 1990, n. 185; h) copia dell'abilitazione, ove richiesta, concessa dall'autorita' nazionale della sicurezza in corso di validita'.
Note all'art. 128: - Il testo dell'art. 28 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1931, n. 146, e' il seguente: «Art. 28. - Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attivita' commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte. La licenza e' altresi' necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonche' per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato e' necessario darne avviso al Prefetto. Il contravventore e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento a euro tremila». - Il testo dell'art. 18 della legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1990, n. 163, e' il seguente: «Art. 18. (Lista dei materiali). - 1. Le imprese esportatrici dei materiali di armamento indicati nella presente legge, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, sono tenute a depositare presso la commissione di cui all'articolo 4 la lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione con l'indicazione, per ognuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresi' comunicati, con gli stessi criteri, gli eventuali aggiornamenti della lista.».