Art. 129 
 
                        Termini di iscrizione 
 
1. Il procedimento per l'iscrizione nel registro deve concludersi nel
termine di sessanta giorni. 
2. Il termine e' sospeso per il tempo intercorrente tra la  richiesta
dell'amministrazione,  in  caso   di   domanda   incompleta   o   non
sufficientemente documentata, e l'adempimento da parte dell'istante.