Art. 115 Schema di contratto di concessione (art. 86 d.P.R. n. 554/1999) 1. Lo schema di contratto di concessione indica: a) le condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario del progetto dei lavori da realizzare e le modalita' di approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice; b) l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi richiesto; c) i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del responsabile del procedimento; d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti; e) l'eventuale limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo quanto previsto nel bando o indicato in sede di offerta; f) le procedure di collaudo; g) le modalita' ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera realizzata, nonche' i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa; h) le penali per le inadempienze del concessionario, nonche' le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione; i) le modalita' di corresponsione dell'eventuale prezzo, anche secondo quanto previsto dall'articolo 143, comma 5, del codice; l) i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che il concessionario potra' riscuotere dall'utenza per i servizi prestati; m) l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle gia' ottenute in sede di approvazione del progetto; n) le modalita' ed i termini di adempimento da parte del concessionario degli eventuali oneri di concessione, comprendenti la corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa; o) le garanzie assicurative richieste per le attivita' di progettazione, costruzione e gestione; p) le modalita', i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del lavoro all'amministrazione aggiudicatrice al termine della concessione; q) nel caso di cui all'articolo 143, comma 5, del codice, le modalita' dell'eventuale immissione in possesso dell'immobile anteriormente al collaudo dell'opera; r) il piano economico - finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione temporale per tutto l'arco temporale prescelto; s) corrispettivo per il valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.
Note all'art. 115 - Il testo dell'art. 143, comma 5, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: “5. A titolo di prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici possono cedere in proprieta' o in diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilita', o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonche' beni immobili che non assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico, gia' indicate nel programma di cui all'articolo 128. Si applica l'articolo 53, commi 6, 7, 8, 11, 12.”