Art. 66 
 
 
                          Principi generali 
 
  1. L'applicazione delle misure di prevenzione di cui  al  libro  I,
titolo I, importa gli effetti previsti dal presente capo, nonche' gli
effetti dalla legge espressamente indicati. 
  2. L'applicazione delle misure di prevenzione di cui  al  libro  I,
titolo II, importa gli effetti dalla legge espressamente indicati.