Art. 67 
 
 
                 Effetti delle misure di prevenzione 
 
  1. Le persone alle quali  sia  stata  applicata  con  provvedimento
definitivo una delle misure di  prevenzione  previste  dal  libro  I,
titolo I, capo II non possono ottenere: 
  a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; 
  b) concessioni di  acque  pubbliche  e  diritti  ad  esse  inerenti
nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano  richieste  per
l'esercizio di attivita' imprenditoriali; 
  c) concessioni di costruzione e gestione di  opere  riguardanti  la
pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; 
  d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere,
beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei  registri
della camera di commercio per l'esercizio del commercio  all'ingrosso
e nei registri di commissionari astatori presso  i  mercati  annonari
all'ingrosso; 
  e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; 
  f) altre iscrizioni o  provvedimenti  a  contenuto  autorizzatorio,
concessorio,  o  abilitativo  per   lo   svolgimento   di   attivita'
imprenditoriali, comunque denominati; 
  g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre  erogazioni
dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati  da  parte
dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali; 
  h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione,  deposito,
vendita e trasporto di materie esplodenti. 
  2. Il provvedimento definitivo  di  applicazione  della  misura  di
prevenzione  determina  la  decadenza  di  diritto   dalle   licenze,
autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,  attestazioni,  abilitazioni
ed erogazioni di cui al comma 1, nonche'  il  divieto  di  concludere
contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  di  cottimo
fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi  i  cottimi
di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa  in  opera.
Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni  sono  ritirate  e  le
iscrizioni  sono  cancellate  ed  e'  disposta  la  decadenza   delle
attestazioni a cura degli organi competenti. 
  3. Nel corso del procedimento  di  prevenzione,  il  tribunale,  se
sussistono motivi di  particolare  gravita',  puo'  disporre  in  via
provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere  l'efficacia
delle iscrizioni, delle erogazioni e  degli  altri  provvedimenti  ed
atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento  del  tribunale  puo'
essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente  e  perde
efficacia se non e' confermato con il decreto che applica  la  misura
di prevenzione. 
  4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che
i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino  anche  nei
confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta  alla  misura
di  prevenzione  nonche'  nei  confronti  di  imprese,  associazioni,
societa' e  consorzi  di  cui  la  persona  sottoposta  a  misura  di
prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e
indirizzi. In tal caso i divieti sono  efficaci  per  un  periodo  di
cinque anni. 
  5. Per le licenze ed autorizzazioni di  polizia,  ad  eccezione  di
quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e  per  gli  altri
provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal
presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in  cui
per  effetto  degli  stessi  verrebbero  a   mancare   i   mezzi   di
sostentamento all'interessato e alla famiglia. 
  6. Salvo che si tratti di provvedimenti  di  rinnovo,  attuativi  o
comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'  disposti,  ovvero   di
contratti  derivati  da   altri   gia'   stipulati   dalla   pubblica
amministrazione, le licenze, le autorizzazioni,  le  concessioni,  le
erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1  non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti
o subcontratti indicati nel comma 2  non  puo'  essere  consentita  a
favore di persone nei cui confronti e' in corso  il  procedimento  di
prevenzione senza che sia data preventiva  comunicazione  al  giudice
competente, il quale puo' disporre,  ricorrendone  i  presupposti,  i
divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine,  i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il
giudice non provvede e, comunque, per  un  periodo  non  superiore  a
venti giorni  dalla  data  in  cui  la  pubblica  amministrazione  ha
proceduto alla comunicazione. 
  7. Dal termine stabilito per la presentazione  delle  liste  e  dei
candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone
sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla  misura  della
sorveglianza speciale di  pubblica  sicurezza  e'  fatto  divieto  di
svolgere le attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4
aprile 1956,  n.  212,  in  favore  o  in  pregiudizio  di  candidati
partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale. 
  8. Le disposizioni dei commi 1,  2  e  4  si  applicano  anche  nei
confronti  delle  persone  condannate  con  sentenza  definitiva   o,
ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei
delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di  procedura
penale. 
 
          Note all'art. 67: 
              - La legge 4 aprile 1956, n. 212 reca : "Norme  per  la
          disciplina della propaganda elettorale." 
              - Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 51  del
          codice di procedura penale: 
              " Art. 51.Uffici del pubblico  ministero.  Attribuzioni
          del procuratore della Repubblica distrettuale. 
              1 - 3 (omissis). 
              3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
          consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma,
          416, realizzato allo scopo di commettere  delitti  previsti
          dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis e 630  del
          codice penale, per i  delitti  commessi  avvalendosi  delle
          condizioni previste dal predetto  art.  416-bis  ovvero  al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
          dallo stesso  articolo,  nonche'  per  i  delitti  previsti
          dall'art. 74 del testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.   309,
          dall'art. 291-quater del testo unico approvato con  decreto
          del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.  43,  e
          dall'art. 260 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
          152, le funzioni indicate  nel  comma  1  lettera  a)  sono
          attribuite all'ufficio del  pubblico  ministero  presso  il
          tribunale del capoluogo del distretto  nel  cui  ambito  ha
          sede il giudice competente. 
              3-ter - 3-quinquies (omissis).".