Art. 68 
 
 
          Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi 
 
  1. Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di  cui
al comma  4  dell'articolo  67,  chiama,  con  decreto  motivato,  ad
intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali  possono,
anche con  l'assistenza  di  un  difensore,  svolgere  in  camera  di
consiglio  le  loro  deduzioni  e  chiedere  l'acquisizione  di  ogni
elemento  utile  ai  fini  della  decisione.  Ai  fini  dei  relativi
accertamenti si applicano le disposizioni dell'articolo 19. 
  2. I provvedimenti previsti dal comma 4  dell'articolo  67  possono
essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui
all'articolo  17,  commi  1  e  2,  del  direttore  della   Direzione
investigativa antimafia, o  del  questore,  quando  ne  ricorrano  le
condizioni, anche dopo l'applicazione della  misura  di  prevenzione.
Sulla richiesta provvede lo  stesso  tribunale  che  ha  disposto  la
misura  di  prevenzione,  con  le  forme  previste  per  il  relativo
procedimento e rispettando  la  disposizione  di  cui  al  precedente
comma. 
  3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi  1  e
2.