Art. 69 
 
 
         Elenco generale degli enti e delle amministrazioni 
 
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  d'intesa
con tutti i Ministri interessati, e' costituito  un  elenco  generale
degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze,
le  concessioni  e  le  iscrizioni  e  le  attestazioni,  nonche'  le
autorizzazioni,   le   abilitazioni   e   le   erogazioni    indicate
nell'articolo 67, comma 1. Con le stesse modalita' saranno effettuati
gli aggiornamenti eventualmente necessari. 
  2. Le cancellerie dei tribunali,  delle  corti  d'appello  e  della
Corte di  cassazione  debbono  comunicare  alla  questura  nella  cui
circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito  o,
nel caso di  atto  impugnabile,  non  oltre  i  cinque  giorni  dalla
scadenza del termine  per  l'impugnazione,  copia  dei  provvedimenti
emanati ai sensi degli articoli 7 e 10, nonche' dei provvedimenti  di
cui ai commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 67, e all'articolo  68,  comma
2. Nella comunicazione deve essere specificato  se  il  provvedimento
sia divenuto definitivo. 
  3. I procuratori della Repubblica, nel presentare al  tribunale  le
proposte per l'applicazione  di  una  delle  misure  di  prevenzione,
provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura
nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso. 
  4.  I  questori  dispongono  l'immediata  immissione   nel   centro
elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1°  aprile  1981,
n. 121, sia delle comunicazioni previste nei commi 2 e 3,  sia  delle
proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione indicate nel capoverso  che  precede.  Le
informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle  prefetture
attraverso   i   terminali   installati   nei    rispettivi    centri
telecomunicazione. 
  5. Le prefetture comunicano tempestivamente  agli  organi  ed  enti
indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 1 e dai successivi decreti  di  aggiornamento,  che  abbiano
sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti
i divieti, le decadenze e le sospensioni previste  nell'articolo  67.
Per  i  provvedimenti  di  cui  al  comma  5  dell'articolo   67   la
comunicazione, su motivata richiesta  dell'interessato,  puo'  essere
inviata  anche  ad  organi  o  enti  specificamente  indicati   nella
medesima. 
  6.  Ai  fini  dell'applicazione   delle   norme   in   materia   di
qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, la  comunicazione
va, comunque, fatta dalla  prefettura  di  Roma  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e all'Autorita' per la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro e non  oltre
cinque giorni dalla  ricezione  del  dato;  dell'informativa  debbono
costituire oggetto anche le proposte indicate nei commi 3 e 4. 
 
          Note all'art. 69: 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 1° aprile
          1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione  della
          pubblica sicurezza): 
              "Art. 8. Istituzione del Centro elaborazione dati. 
              E'  istituito   presso   il   Ministero   dell'interno,
          nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera c)  del  primo
          comma dell'art. 5, il  Centro  elaborazione  dati,  per  la
          raccolta delle informazioni e dei dati di cui  all'art.  6,
          lettera a), e all'art. 7. 
              Il  Centro  provvede   alla   raccolta,   elaborazione,
          classificazione e  conservazione  negli  archivi  magnetici
          delle  informazioni  e   dei   dati   nonche'   alla   loro
          comunicazione ai soggetti autorizzati,  indicati  nell'art.
          9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati  ai  sensi
          del comma seguente. 
              Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
          commissione tecnica, presieduta  dal  funzionario  preposto
          all'ufficio  di  cui  alla  lettera  c)  del  primo   comma
          dell'art. 5, per la fissazione dei criteri  e  delle  norme
          tecniche per  l'espletamento  da  parte  del  Centro  delle
          operazioni di cui al comma precedente e  per  il  controllo
          tecnico sull'osservanza di tali criteri e  norme  da  parte
          del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
          le  norme  tecniche  predetti   divengono   esecutivi   con
          l'approvazione del Ministro dell'interno.".