Art. 93 (R)
Denuncia  dei  lavori  e presentazione dei progetti di costruzioni in
       zone sismiche (legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)

  1.  Nelle  zone  sismiche  di cui all'articolo 83, chiunque intenda
procedere  a  costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a
darne   preavviso  scritto  allo  sportello  unico,  che  provvede  a
trasmetterne  copia  al  competente  ufficio  tecnico  della regione,
indicando   il   proprio  domicilio,  il  nome  e  la  residenza  del
progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
  2. Alla  domanda  deve  essere  allegato  il  progetto,  in  doppio
esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra
o  perito  edile  iscritto  nell'albo,  nei  limiti  delle rispettive
competenze, nonche' dal direttore dei lavori.
  3. Il  contenuto  minimo del progetto e' determinato dal competente
ufficio  tecnico  della regione. In ogni caso il progetto deve essere
esauriente   per   planimetria,   piante,   prospetti  e  sezioni  ed
accompagnato  da  una  relazione  tecnica,  dal fascicolo dei calcoli
delle  strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai
disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
  4. Al  progetto  deve  inoltre  essere allegata una relazione sulla
fondazione,  nella  quale  devono essere illustrati i criteri seguiti
nella  scelta  del  tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli
svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
  5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o
da documentazioni, in quanto necessari.
  6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei
lavori di cui al presente articolo.
  7. Il  registro  deve  essere  esibito, costantemente aggiornato, a
semplice  richiesta,  ai  funzionari,  ufficiali  ed  agenti indicati
nell'articolo 103.