Art. 94 (L)
Autorizzazione per l'inizio dei lavori (legge 3 febbraio 1974, n. 64,
                              art. 18)

  1. Fermo  restando  l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento
edilizio,  nelle  localita'  sismiche, ad eccezione di quelle a bassa
sismicita'  all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non
si  possono  iniziare  lavori senza preventiva autorizzazione scritta
del competente ufficio tecnico della regione.
  2. L'autorizzazione  e'  rilasciata  entro  sessanta  giorni  dalla
richiesta  e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per
i provvedimenti di sua competenza.
  3. Avverso    il    provvedimento    relativo   alla   domanda   di
autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine
di  cui  al  comma  2,  e' ammesso ricorso al presidente della giunta
regionale che decide con provvedimento definitivo.
  4. I  lavori  devono  essere  diretti  da un ingegnere, architetto,
geometra   o  perito  edile  iscritto  nell'albo,  nei  limiti  delle
rispettive competenze.