Art. 46 (L)
                       La retrocessione totale
  1.  Se  l'opera  pubblica  o  di  pubblica  utilita'  non  e' stata
realizzata  o  cominciata  entro il termine di dieci anni, decorrente
dalla  data  in cui e' stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero
se  risulta  anche  in  epoca  anteriore  l'impossibilita'  della sua
esecuzione,   l'espropriato   puo'  chiedere  che  sia  accertata  la
decadenza  della  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  e  che siano
disposti  la  restituzione del bene espropriato e il pagamento di una
somma  a  titolo di indennita'. (L)   2. Dall'avvio dei lavori di cui
al   comma   1  decorre  il  termine  di  validita'  di  cinque  anni
dell'autorizzazione  prevista  dall'articolo  16  del  regio  decreto
3 giugno 1940, n. 1357. (L)
 
          Nota all'art. 46:
              -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 16 del regio
          decreto   3 giugno   1940,   n.   1357   (Regolamento   per
          l'applicazione  della  legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla
          protezione delle bellezze naturali):
              "Art. 16. - Il regio Soprintendente prima di provvedere
          sui   progetti   di  lavori  presentatigli  a  termini  del
          precedente  articolo  puo' consigliare quelle modificazioni
          le  quali  valgono  a  ottenere  che  movimenti e valori di
          masse,  effetti di chiaro scuro, importanza e distribuzione
          di  elementi  decorativi, rapporti di colore armonizzino le
          nuove  o  rinnovate  costruzioni con l'ambiente in cui esse
          debbano sorgere.
              Egli  puo' consigliare altresi' norme particolareggiate
          sulla  vegetazione  da introdurre come elemento sussidiario
          dell'architettura.
              Quando l'entita' o la natura dei lavori lo richieda, il
          regio Soprintendente, concessa l'autorizzazione di massima,
          ha    facolta'    di   richiedere,   prima   di   concedere
          l'autorizzazione  definitiva,  che  gli  siano presentati i
          progetti d'esecuzione.
              L'autorizzazione  vale  per  un periodo di cinque anni,
          trascorso il quale, l'esecuzione dei progettati lavori deve
          essere sottoposta a nuova autorizzazione".