Art. 46 (L) La retrocessione totale 1. Se l'opera pubblica o di pubblica utilita' non e' stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui e' stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilita' della sua esecuzione, l'espropriato puo' chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilita' e che siano disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennita'. (L) 2. Dall'avvio dei lavori di cui al comma 1 decorre il termine di validita' di cinque anni dell'autorizzazione prevista dall'articolo 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357. (L)
Nota all'art. 46: - Si riporta il testo vigente dell'art. 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 (Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali): "Art. 16. - Il regio Soprintendente prima di provvedere sui progetti di lavori presentatigli a termini del precedente articolo puo' consigliare quelle modificazioni le quali valgono a ottenere che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro scuro, importanza e distribuzione di elementi decorativi, rapporti di colore armonizzino le nuove o rinnovate costruzioni con l'ambiente in cui esse debbano sorgere. Egli puo' consigliare altresi' norme particolareggiate sulla vegetazione da introdurre come elemento sussidiario dell'architettura. Quando l'entita' o la natura dei lavori lo richieda, il regio Soprintendente, concessa l'autorizzazione di massima, ha facolta' di richiedere, prima di concedere l'autorizzazione definitiva, che gli siano presentati i progetti d'esecuzione. L'autorizzazione vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale, l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione".