Art. 47 (L-R) La retrocessione parziale 1. Quando e' stata realizzata l'opera pubblica o di pubblica utilita', l'espropriato puo' chiedere la restituzione della parte del bene, gia' di sua proprieta', che non sia stata utilizzata. In tal caso, il soggetto beneficiario della espropriazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa al proprietario ed al Comune nel cui territorio si trova il bene, indica i beni che non servono all'esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilita' e che possono essere ritrasferiti, nonche' il relativo corrispettivo. (L) 2. Entro i tre mesi successivi, l'espropriato invia copia della sua originaria istanza all'autorita' che ha emesso il decreto di esproprio e provvede al pagamento della somma, entro i successivi trenta giorni. (R) 3. Se non vi e' l'indicazione dei beni, l'espropriato puo' chiedere all'autorita' che ha emesso il decreto di esproprio di determinare la parte del bene espropriato che non serve piu' per la realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilita'. (L)