Art. 47 (L-R)
                      La retrocessione parziale
  1.  Quando  e'  stata  realizzata  l'opera  pubblica  o di pubblica
utilita', l'espropriato puo' chiedere la restituzione della parte del
bene,  gia'  di  sua proprieta', che non sia stata utilizzata. In tal
caso,  il  soggetto  beneficiario  della  espropriazione, con lettera
raccomandata  con avviso di ricevimento, trasmessa al proprietario ed
al  Comune nel cui territorio si trova il bene, indica i beni che non
servono  all'esecuzione  dell'opera pubblica o di pubblica utilita' e
che  possono  essere ritrasferiti, nonche' il relativo corrispettivo.
(L)   2. Entro i tre mesi successivi, l'espropriato invia copia della
sua  originaria  istanza  all'autorita'  che  ha emesso il decreto di
esproprio  e  provvede  al  pagamento della somma, entro i successivi
trenta  giorni.  (R)    3.  Se  non  vi  e'  l'indicazione  dei beni,
l'espropriato puo' chiedere all'autorita' che ha emesso il decreto di
esproprio  di determinare la parte del bene espropriato che non serve
piu' per la realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilita'.
(L)