Art. 48 (L)
Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale
  1. Il corrispettivo della retrocessione, se non e' concordato dalle
parti,   e'   determinato   dall'ufficio  tecnico  erariale  o  dalla
commissione  provinciale prevista dall'articolo 41, su istanza di chi
vi   abbia  interesse,  sulla  base  dei  criteri  applicati  per  la
determinazione dell'indennita' di esproprio e con riguardo al momento
del  ritrasferimento.  (L)    2.  Avverso  la  stima,  e' proponibile
opposizione  alla  corte d'appello nel cui distretto si trova il bene
espropriato.  (L)    3. Per le aree comprese nel suo territorio e non
utilizzate  per  realizzare  le  opere oggetto della dichiarazione di
pubblica   utilita',   il   Comune  puo'  esercitare  il  diritto  di
prelazione,  entro il termine di centottanta giorni, decorrente dalla
data  in  cui gli e' notificato l'accordo delle parti, contenente con
precisione i dati identificativi dell'area e il corrispettivo, ovvero
entro  il  termine  di  sessanta  giorni,  decorrente  dalla notifica
dell'atto   che  ha  determinato  il  corrispettivo.  Le  aree  cosi'
acquisite fanno parte del patrimonio indisponibile. (L)