Art. 103.
                           (Accertamenti)

  Il  capo  dell'ufficio  che  a norma dell'art. 100 e' competente ad
irrogare  la  censura  deve compiere gli accertamenti del caso e, ove
ritenga  che  sia  da irrogare una sanzione piu' grave della censura,
rimette gli atti all'ufficio del personale.
  L'ufficio   del   personale  che  abbia  comunque  notizia  di  una
infrazione disciplinare commessa da un impiegato svolge gli opportuni
accertamenti preliminari e, ove ritenga che il fatto sia punibile con
la  sanzione  della  censura,  rimette  gli  atti  al competente capo
ufficio;  negli altri casi contesta subito gli addebiti all'impiegato
invitandolo a presentare le giustificazioni.