Art. 105.
                  (Giustificazioni dell'impiegato)

  Le  giustificazioni  debbono  essere presentate, entro venti giorni
dalla comunicazione delle contestazioni, all'ufficio del personale od
al capo dell'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio, che
vi appone la data di presentazione e ne cura l'immediata trasmissione
all'ufficio  del  personale.  In  quest'ultimo  caso  l'impiegato  ha
facolta'  di  consegnare  in  piego chiuso le giustificazioni perche'
siano cosi' trasmesse all'ufficio del personale.
  Il  termine  della  presentazione delle giustificazioni puo' essere
prorogato  per  gravi  motivi, e per non piu' di quindici giorni, dal
capo del personale.
  E'  in facolta' dell'incolpato di rinunciare al termine, purche' lo
dichiari espressamente per iscritto.