Art. 107.
                           (Procedimento)

  Il  capo del personale, quando attraverso le indagini preliminari e
le  giustificazioni  dell'impiegato  ritenga che possa applicarsi una
sanzione  piu' grave della censura e che il caso sia sufficientemente
istruito,  trasmette  gli  atti  alla Commissione di disciplina, agli
effetti degli articoli 80 e seguenti, entro il quindicesimo giorno da
quello in cui sono pervenute le giustificazioni.
  Se,  invece,  ritenga opportune ulteriori indagini nomina, entro il
termine  indicato  nel  comma  precedente,  un funzionario istruttore
scegliendolo  tra  gli  impiegati aventi qualifica superiore a quella
dell'impiegato.
  Quando  la  natura  delle  indagini investe l'esercizio di mansioni
tecniche  proprie  della  carriera  cui  l'impiegato appartiene ed il
funzionario istruttore sia di carriera diversa, il capo del personale
puo'  designare  un  funzionario della stessa carriera dell'impiegato
sottoposto  al procedimento ma di qualifica o di anzianita' superiore
perche',   in   qualita'   di  consulente  tecnico,  collabori  nello
svolgimento delle indagini con il funzionario istruttore.
  La  nomina a funzionario istruttore od a consulente non puo' essere
affidata agli addetti ai gabinetti ed alle segreterie particolari.