Art. 109.
       (Facolta' del funzionario istruttore e del consulente)

  Il  funzionario  istruttore, nel corso delle indagini, puo' sentire
senza   giuramento  testimoni  e  periti,  compresi  quelli  indicati
dall'impiegato  e puo' avvalersi all'uopo della cooperazione di altri
uffici della stessa o di altre amministrazioni.
  Il consulente, oltre a svolgere le particolari indagini affidategli
dall'istruttore,  ha  facolta'  di  assistere alla assunzione di ogni
mezzo  di  prova  e  di proporre al funzionario istruttore domande da
rivolgersi ai testimoni ed ai periti.