Art. 110.
             (Termini per l'espletamento dell'inchiesta)

  L'inchiesta  disciplinare deve essere conclusa entro novanta giorni
dalla  nomina  del  funzionario  istruttore.  Per  gravi  motivi,  il
funzionario  istruttore, prima della scadenza del detto termine, puo'
chiedere  al  capo del personale la proroga del termine per non oltre
trenta giorni.
  Il  funzionario  istruttore  ed  il consulente che, nel corso delle
indagini  siano  collocati  a  riposo,  le  proseguono  fino  al loro
compimento.
  Essi  possono essere sostituiti, con decreto motivato del ministro,
per  destinazione,  con  il  loro consenso, ad altro ufficio che sia,
incompatibile  con  le  funzioni di istruttore o di consulente o che,
per gravi esigenze di servizio, sia inconciliabile con lo svolgimento
di tali funzioni.
  Il  provvedimento  di sostituzione del funzionario istruttore o del
consulente  puo' essere impugnato dall'impiegato soltanto insieme con
il provvedimento che infligge la punizione.