Art. 111.
             (Atti preliminari al giudizio disciplinare)

  Terminate  le  indagini  e  comunque  entro il termine originario o
prorogato  di  cui all'articolo precedente, il funzionario istruttore
riunisce  gli  atti  in  fascicoli,  numerandoli  progressivamente in
ordine  cronologico  ed apponendo su ciascun foglio la propria firma;
correda  il  fascicolo  di un indice da lui sottoscritto e rimette il
fascicolo  stesso,  entro  dieci  giorni  dalla data dell'ultimo atto
compiuto,  al  capo  del  personale  che  lo  trasmette,  con  le sue
eventuali  osservazioni, nei dieci giorni successivi alla commissione
di disciplina.
  Entro  dieci  giorni  successivi  a  quello  in  cui  gli atti sono
pervenuti,  il  segretario della commissione da' avviso all'impiegato
nelle  forme  previste  dall'art. 104 che nei venti giorni successivi
egli   ha  facolta'  di  prendere  visione  di  tutti  gli  atti  del
procedimento e di estrarne copia.
  Trascorso  tale  termine il presidente della commissione stabilisce
la  data  della  trattazione  orale che deve aver luogo entro trenta,
giorni  dalla  scadenza  del  termine  di  cui al comma precedente e,
quando  non ritenga di riferire personalmente, nomina un relatore fra
i membri della commissione.
  La  data  della seduta fissata per la trattazione orale deve essere
comunicata  dal  segretario  all'ufficio del personale e, nelle forme
previste  dall'art. 104, all'impiegato almeno venti giorni prima, con
avvertenza  che  egli  ha  facolta'  di  intervernirvi  per  svolgere
oralmente  le  proprie  difese  e  di far pervenire alla commissione,
almeno  cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie
difensive.