Art. 112.
(Modalita' per la trattazione  orale  e  per  la  deliberazione della
                     Commissione di disciplina)

  Nella  seduta,  fissata  per  la  trattazione  orale,  il  relatore
riferisce  in  presenza  dell'impiegato senza prendere conclusioni in
merito al provvedimento da adottare.
  L'impiegato  puo'  svolgere  oralmente la propria, difesa ed ha per
ultimo  la  parola.  Il  presidente  o, previa, sua autorizzazione, i
componenti della commissione possono rivolgergli domande in merito ai
fatti ed alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e
chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi.
  Alla  seduta  puo' intervenire il capo del personale o un impiegato
da lui delegato.
  Della trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal
segretario e vistato dal presidente.
  Chiusa  la  trattazione  orale  e ritiratisi il capo del personale,
l'impiegato  ed il segretario, la commissione, sentite le conclusioni
del  relatore,  delibera  a  maggioranza,  di  voti, con le modalita'
seguenti:
    a) il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni
pregiudiziali,   quelle   incidentali  la  cui  decisione  sia  stata
differita,  quelle  di  fatto  e di diritto riguardanti le infrazioni
contestate  e  quindi,  se  occorre,  quelle  sull'applicazione delle
sanzioni. Tutti i componenti della commissione di disciplina danno il
loro  voto  su  ciascuna  questione, qualunque sia stato quello sulle
altre;
    b)  il  presidente raccoglie i voti cominciando dal componente di
qualifica  meno elevata od a parita' di qualifica dal componente meno
anziano e vota per ultimo;
    c)  se  i  componenti  presenti  alla  seduta  eccedono il numero
legale,  quelli  di  qualifica  meno  elevata,  od i meno anziani non
possono  partecipare alla votazione a pena di nullita', salvo che uno
di essi sia stato relatore nella seduta di trattazione, nel qual caso
egli  prende il posto del componente di qualifica meno elevata, o del
meno anziano fra coloro che avrebbero dovuto votare;
    d) qualora nella votazione si manifestino piu' di due opinioni, i
componenti la commissione che hanno votato per la sanzione piu' grave
si  uniscono a quelli che hanno votato per la sanzione immediatamente
inferiore  fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni altro
caso,  quando  su  una,  questione  vi e' parita' di voti, prevale la
opinione piu' favorevole all'impiegato.
  La  deliberazione  e'  sempre  segreta  e  nessuno  puo' opporre la
inosservanza  delle  modalita'  precedenti  come  causa di nullita' o
d'impugnazione, salvo quanto e' stabilito sub c)
  Non  possono  partecipare  alla  deliberazione a pena di nullita' i
membri   della  commissione  che  abbiano  riferito  all'ufficio  del
personale  o  svolte  indagini  ai  sensi dell'art. 103 o che abbiano
partecipato come funzionari istruttori o consulenti alla inchiesta.