Art. 113.
                    (Supplemento di istruttoria)

  Se  il  procedimento  e'  stato  rimesso  ai  sensi del primo comma
dell'art.   107  alla  commissione  questa,  ove  ritenga  necessarie
ulteriori  indagini,  rinvia  con  ordinanza gli atti all'ufficio del
personale perche' provveda ai sensi del secondo comma dell'art. 107.
  Se  il  procedimento  e'  stato  rimesso  ai  sensi del primo comma
dell'art.   111  alla  commissione  questa,  ove  ritenga  necessarie
ulteriori  indagini,  rinvia  con  ordinanza gli atti all'ufficio del
personale,  indicando quali sono i fatti e le circostanze da chiarire
e  quali le prove da assumere richiedendo, se del caso, la nomina del
consulente  previsto  dal  terzo  comma dell'art. 107. La commissione
assegna  il  termine  entro  il  quale il funzionario istruttore deve
espletare   le   ulteriori   indagini  e  restituire  gli  atti  alla
commissione,  agli  effetti  dell'art.  111.  Il  termine puo' essere
prorogato, per gravi motivi, dal presidente della commissione.
  La commissione puo' sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di
prova,  nel  quale  caso  stabilisce  con ordinanza la seduta dandone
avviso,  nelle forme e con i termini di cui al quarto comma dell'art.
111,  all'impiegato,  che  puo'  assistervi  e  svolgere  le  proprie
deduzioni.