Art. 114.
           (Deliberazione della Commissione di disciplina)

  La  commissione,  se  ritiene  che  nessun  addebito possa muoversi
all'impiegato, lo dichiara nella deliberazione.
  Se  ritiene  che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti
propone la sanzione da applicare.
  La  deliberazione  motivata  viene  stesa  dal  relatore o da altro
componente   la   commissione   ed   e'   firmata   dal   presidente,
dall'estensore e dal segretario.
  Copia della deliberazione, con gli atti del procedimento e la copia
del  verbale  della  trattazione  orale, viene trasmessa, entro venti
giorni dalla deliberazione, all'ufficio del personale.
  Il  ministro  provvede con decreto motivato a dichiarare prosciolto
l'impiegato   da  ogni  addebito  o  ad  infliggere  la  sanzione  in
conformita' della deliberazione della commissione, salvo che egli non
ritenga di disporre in modo piu' favorevole all'impiegato.
  Il  decreto deve essere comunicato all'impiegato entro dieci giorni
dalla sua data, nei modi previsti dall'articolo 104.