Art. 115.
                      (Rinvio della decisione)

  Quando  la  trattazione orale non possa essere esaurita in una sola
seduta, e nell'intervallo si sia fatto luogo alla rinnovazione totale
o  parziale dei componenti della commissione, la trattazione continua
innanzi  alla  commissione quale era originariamente costituita, fino
alla deliberazione prevista dall'art. 112.
  Se la commissione ha provveduto con ordinanza, ai sensi del primo e
del  secondo  comma  dell'art.  113,  la  trattazione  orale in esito
all'espletamento  delle  ulteriori  indagini  e'  rinnovata,  con  la
osservanza  delle  disposizioni degli articoli 111 e 112 dinanzi alla
commissione,  quale  e' costituita al momento in cui si fa luogo alla
rinnovazione.
  Qualora,  iniziata  la  trattazione orale, sopravvenga una causa di
incompatibilita',  di ricusazione o di astensione del presidente o di
uno  dei  membri, ovvero taluno di costoro per impedimento fisico non
sia  piu'  in  grado di intervenire, la trattazione orale deve essere
rinnovata,  con la osservanza delle disposizioni degli articoli 111 e
112.