Art. 116.
              (Rimborso spese all'impiegato prosciolto)

  L'impiegato  prosciolto  ha  diritto  al  rimborso  delle  spese di
viaggio  sostenute  per  comparire  innanzi  alla commissione ed alle
relative indennita' di missione.
  Puo'  chiedere, altresi', che gli sia corrisposto il rimborso delle
spese   di   viaggio   e  di  soggiorno  per  il  tempo  strettamente
indispensabile  per  prendere  visione degli atti del procedimento ed
estrarne  copia. Il rimborso delle spese di soggiorno e' dovuto nella
misura stabilita dalla legge per l'indennita' di missione.
  La domanda prevista dal comma precedente deve essere proposta entro
trenta   giorni  dalla  comunicazione  del  decreto  che  proscioglie
l'impiegato  da  ogni  addebito;  su  di  essa  provvede  il capo del
personale.