Art. 117.
(Sospensione del procedimento disciplinare  in  pendenza del giudizio
                               penale)

  Qualora  per  il  fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata
azione  penale  il procedimento disciplinare non puo' essere promosso
fino  al  termine  di  quello penale e, se gia' iniziato, deve essere
sospeso.