Art. 118.
(Rapporto tra giudizio disciplinare  e  cessazione  del  rapporto  di
                              impiego)

  Qualora   nel  corso  del  procedimento  disciplinare  il  rapporto
d'impiego  cessi anche per dimissioni volontarie o per collocamento a
riposo  a  domanda,  il  procedimento  stesso  prosegue  agli effetti
dell'eventuale trattamento di quiescenza e previdenza.