Art. 119.
 (Rapporto tra procedimento disciplinare e giudicato amministrativo)

  Quando   il   decreto   del   ministro  che  infligge  la  sanzione
disciplinare    sia   annullato   per   l'accoglimento   di   ricorso
giurisdizionale  o  straordinario  e  la  decisione  non  escluda  la
facolta'  dell'amministrazione  di  rinnovare  in tutto o in parte il
procedimento,  il  nuovo  procedimento deve essere iniziato a partire
dal  primo degli atti annullati entro trenta giorni dalla data in cui
sia   pervenuta   al   Ministero  la  comunicazione  della  decisione
giurisdizionale  ai  sensi dell'art. 87 comma primo del regio decreto
17 agosto 1907, n. 642, ovvero dalla data di registrazione alla Corte
dei  conti del decreto che accoglie il ricorso straordinario od entro
trenta  giorni  dalla  data  in  cui  l'impiegato abbia notificato al
ministero  la decisione giurisdizionale o lo abbia costituito in mora
per la esecuzione del decreto che accoglie il ricorso straordinario.
  Decorso  tale  termine il procedimento disciplinare non puo' essere
rinnovato.