Art. 120.
                    (Estinzione del procedimento)

  Il  procedimento  disciplinare  si  estingue  quando  siano decorsi
novanta  giorni dall'ultimo atto senza che, nessun ulteriore atto sia
stato compiuto.
  Il procedimento disciplinare estinto non puo' essere rinnovato.
  L'estinzione  determina,  altresi',  la  revoca  della  sospensione
cautelare  e  dell'esclusione  degli  esami  dagli  scrutini  con gli
effetti previsti dagli articoli 94, 95 e 97.
  Nello  stato  matricolare  dell'impiegato  non  deve  essere  fatta
menzione del procedimento disciplinare estinto.