Art. 121.
                    (Riapertura del procedimento)

  Il  procedimento  disciplinare  puo' essere riaperto se l'impiegato
cui  fu inflitta la sanzione ovvero la vedova o i figli minorenni che
possono  avere  diritto  al  trattamento di quiescenza adducano nuove
prove  tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o
possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.
  La   riapertura  del  procedimento  e'  disposta  dal  ministro  su
relazione  dell'ufficio  del  personale  ed  il nuovo procedimento si
svolge nelle forme previste dagli articoli 104 e seguenti.
  Il  ministro,  qualora  non  ritenga  di disporre la riapertura del
procedimento,  provvede  con decreto motivato sentito il Consiglio di
amministrazione.