Art. 122.
             (Effetti della riapertura del procedimento)

  Nel  caso  previsto dal primo comma dell'articolo 121 la riapertura
del procedimento sospende gli effetti della sanzione gia' inflitta.
  All'impiegato  gia'  punito,  nei  confronti  del  quale  sia stata
disposta la riapertura del procedimento disciplinare, non puo' essere
inflitta una sanzione piu' grave di quella gia' applicata.
  Qualora  egli  venga  prosciolto  o  sia  ritenuto passibile di una
sanzione  meno  grave,  devono  essergli  corrisposti,  in tutto o in
parte, gli assegni non percepiti, escluse le indennita' per servizi e
funzioni   di   carattere   speciale  o  per  prestazioni  di  lavoro
straordinario, salva la deduzione dell'eventuale assegno alimentare.
  La  disposizione  del comma precedente si applica anche nel caso in
cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedova o
dai figli minorenni.