Art. 123.
                  (Esonero del direttore generale)

  Nel   procedimento  disciplinare  a  carico  di  un  impiegato  con
qualifica  non inferiore a direttore generale, la contestazione degli
addebiti  viene  fatta con atto del ministro, al quale debbono essere
dirette le giustificazioni dell'impiegato.
  Si osservano le disposizioni degli articoli 104 e 105.
  Il  ministro,  qualora non accolga le giustificazioni, riferisce al
Consiglio  dei  ministri  il  quale  delibera  sulla incompatibilita'
dell'impiegato  ad  essere  mantenuto  in  servizio  e sul diritto al
trattamento di quiescenza e previdenza.
  L'impiegato  riconosciuto  incompatibile e' dispensato dal servizio
con  decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro
competente.