Art. 123. (Esonero del direttore generale) Nel procedimento disciplinare a carico di un impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale, la contestazione degli addebiti viene fatta con atto del ministro, al quale debbono essere dirette le giustificazioni dell'impiegato. Si osservano le disposizioni degli articoli 104 e 105. Il ministro, qualora non accolga le giustificazioni, riferisce al Consiglio dei ministri il quale delibera sulla incompatibilita' dell'impiegato ad essere mantenuto in servizio e sul diritto al trattamento di quiescenza e previdenza. L'impiegato riconosciuto incompatibile e' dispensato dal servizio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro competente.