Art. 44. E' vietato impiegare per i lavori in sotterraneo persone che non sappiano correntemente leggere e scrivere. Possono tuttavia essere assunti o mantenuti in servizio coloro che abbiano gia' prestato servizio in lavorazioni sotterranee per almeno due anni, alla entrata in vigore del presente decreto. Tale requisito e' attestato con documentazione scritta.