Art. 44. 
 
  E' vietato impiegare per i lavori in sotterraneo  persone  che  non
sappiano correntemente leggere e scrivere. 
  Possono tuttavia essere assunti o mantenuti in servizio coloro  che
abbiano gia' prestato servizio in lavorazioni sotterranee per  almeno
due anni, alla entrata in vigore del presente decreto. Tale requisito
e' attestato con documentazione scritta.