Art. 100.
Dispensa per gli arruolati in particolari posizioni
Il Ministro per la difesa ha facolta' di dispensare dal compiere la
ferma di leva tutti gli arruolati o parte di essi:
a) aventi statura non superiore a un 1,54;
b) eccedenti il fabbisogno quantitativo e qualitativo per la
formazione dei contingenti o scaglioni da incorporare.
Le relative dispense sono disposte in ordine inverso agli indici di
idoneita' somatico-funzionale e psico-attitudinale, accertati nei
modi stabiliti dai precedenti art. 27 per gli arruolati della leva di
terra e art. 66 per gli arruolati alla leva di mare, dando la
precedenza, a parita' di idoneita' fisio-psico attitudinale, agli
arruolati in particolari condizioni di famiglia di volta in volta
determinate.