Art. 100.
         Dispensa per gli arruolati in particolari posizioni

  Il Ministro per la difesa ha facolta' di dispensare dal compiere la
ferma di leva tutti gli arruolati o parte di essi:
    a) aventi statura non superiore a un 1,54;
    b)  eccedenti  il  fabbisogno  quantitativo  e qualitativo per la
formazione dei contingenti o scaglioni da incorporare.
  Le relative dispense sono disposte in ordine inverso agli indici di
idoneita'  somatico-funzionale  e  psico-attitudinale,  accertati nei
modi stabiliti dai precedenti art. 27 per gli arruolati della leva di
terra  e  art.  66  per  gli  arruolati  alla  leva di mare, dando la
precedenza,  a  parita'  di  idoneita' fisio-psico attitudinale, agli
arruolati  in  particolari  condizioni  di famiglia di volta in volta
determinate.