Art. 126.

  I  sanitari  che,  all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
prestino  servizio  di  ruolo  ovvero  abbiano conseguito l'idoneita'
nella  corrispondente  qualifica  e  disciplina,  possono partecipare
direttamente  ai  concorsi  di  assunzione  presso ospedali di pari o
inferiore  categoria,  a prescindere dal possesso del requisito della
idoneita' nazionale o regionale.
  A  tal  fine,  il  Ministro per la sanita', dopo l'espletamento dei
primi  esami  di idoneita' nazionali e regionali, predispone distinti
elenchi,  secondo la qualifica, disciplina e categoria dell'ospedale,
dei   sanitari   che   abbiano  conseguito  l'idoneita'  nazionale  e
regionale,  nonche'  dei  sanitari in servizio di ruolo al momento di
entrata  in  vigore  del  presente decreto e dei sanitari che abbiano
conseguito  l'idoneita'  in  concorsi  espletati  a termini del regio
decreto  30  settembre  1938,  n.  1631, e successive modificazioni e
integrazioni,  e  della  legge  9  agosto  1954,  n. 653. All'uopo, i
sanitari  interessati  devono  presentare di inclusione negli elenchi
predetti.
  Le  amministrazioni  ospedaliero  non  possono  bandire concorsi di
assunzione prima della predisposizione degli elenchi di cui sopra.
  I servizi prestati dai sanitari ospedalieri in dipendenza di nomina
conseguita  a seguito di pubblico concorso ai sensi del regio decreto
30 settembre 1938, n. 1631, e della legge 9 agosto 1954, n. 653, sono
considerati a tutti gli effetti servizi di ruolo, ancorche' non siano
stati istituiti i ruoli relativi.
  I  servizi  prestati  presso  ospedali  gia' classificati di prima,
seconda   e  terza  categoria,  sono  equiparati  a  quelli  prestati
rispettivamente negli ospedali regionali, provinciali e di zona.