Art. 126. I sanitari che, all'entrata in vigore del presente decreto, prestino servizio di ruolo ovvero abbiano conseguito l'idoneita' nella corrispondente qualifica e disciplina, possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso ospedali di pari o inferiore categoria, a prescindere dal possesso del requisito della idoneita' nazionale o regionale. A tal fine, il Ministro per la sanita', dopo l'espletamento dei primi esami di idoneita' nazionali e regionali, predispone distinti elenchi, secondo la qualifica, disciplina e categoria dell'ospedale, dei sanitari che abbiano conseguito l'idoneita' nazionale e regionale, nonche' dei sanitari in servizio di ruolo al momento di entrata in vigore del presente decreto e dei sanitari che abbiano conseguito l'idoneita' in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 9 agosto 1954, n. 653. All'uopo, i sanitari interessati devono presentare di inclusione negli elenchi predetti. Le amministrazioni ospedaliero non possono bandire concorsi di assunzione prima della predisposizione degli elenchi di cui sopra. I servizi prestati dai sanitari ospedalieri in dipendenza di nomina conseguita a seguito di pubblico concorso ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della legge 9 agosto 1954, n. 653, sono considerati a tutti gli effetti servizi di ruolo, ancorche' non siano stati istituiti i ruoli relativi. I servizi prestati presso ospedali gia' classificati di prima, seconda e terza categoria, sono equiparati a quelli prestati rispettivamente negli ospedali regionali, provinciali e di zona.