Art. 128.

  Il personale ospedaliero della carriera esecutiva che, alla data di
entrata  in vigore del presente decreto, occupi, per incarico formale
dell'amministrazione,  da  almeno 5 anni, un posto di ruolo vacante o
di  nuova  istituzione,  puo'  essere  nominato  in  ruolo,  mediante
concorso interno riservato da espletarsi a norma di regolamento entro
6  mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, anche in difetto
del titolo di studio prescritto per il posto occupato.
  Gli  enti  ospedalieri  devono, entro 6 mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto, determinare le proprie piante organiche tenendo
presenti  le  effettive  necessita'  di  servizio  e  l'esistenza  di
personale  non di ruolo assunto per esigenze di carattere permanente.
I  posti di ruolo che risultino vacanti, salvo per il personale delle
carriere direttive, sono conferiti, in sede di prima applicazione del
presente  decreto,  al  personale di ruolo e non di ruolo in servizio
alla  data  del  31  dicembre  1968,  mediante  concorso  interno  da
espletarsi  con  le  modalita'  previste  dalle  norme  contenute nel
presente decreto a nei regolamenti dei singoli enti.