Art. 129.

  Gli  istituti e gli enti i cui ospedali siano stati classificati ai
sensi  del  quinto  e sesto comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio
1968,  n.  132,  ove  i  propri  ordinamenti  siano equipollenti alle
disposizioni  del  presente decreto, possono ottenere, a domanda, con
decreto  del  Ministro  per la sanita', l'equiparazione dei servizi e
dei  titoli  acquisiti  dal  proprio personale ai servizi e ai titoli
acquisiti  dal  personale  in  servizio  presso  ospedali  di  uguale
classifica, amministrati da enti ospedalieri.