Art. 130.

  Il  servizio  non  di  ruolo  prestato  dagli  aiuti  ed assistenti
ospedalieri  od  universitari  che all'entrata in vigore del presente
decreto siano in servizio di ruolo, di incaricato, di straordinario o
di   volontario,   e'  equiparato  al  servizio  di  ruolo,  ai  fini
dell'ammissione agli esami di idoneita' nazionali e regionali banditi
entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, e ai fini
della  valutazione come titolo nei concorsi di assunzione che saranno
banditi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
  Limitatamente  al  primo  triennio  di  applicazione  del  presente
decreto, il periodo d'anzianita' di laurea richiesta per l'ammissione
agli esami di idoneita' di cui agli articoli 69 e seguenti e' ridotto
di un anno.