Art. 130. Il servizio non di ruolo prestato dagli aiuti ed assistenti ospedalieri od universitari che all'entrata in vigore del presente decreto siano in servizio di ruolo, di incaricato, di straordinario o di volontario, e' equiparato al servizio di ruolo, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneita' nazionali e regionali banditi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, e ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione che saranno banditi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Limitatamente al primo triennio di applicazione del presente decreto, il periodo d'anzianita' di laurea richiesta per l'ammissione agli esami di idoneita' di cui agli articoli 69 e seguenti e' ridotto di un anno.