Art. 132. Fino a quando non saranno emanate norme legislative riguardanti l'ordinamento delle scuole di formazione professionale di alcune categorie di personale sanitario ausiliario e tecnico, ai fini della ammissione ai concorsi di assunzione, saranno considerati idonei i seguenti titoli di studio: 1) terapisti della riabilitazione: diploma di scuola speciale universitaria, alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado; diploma di infermiere professionale e diploma di corso di specializzazione in fisiochinesiterapia ai sensi dell'art. 3 della legge 19 luglio 1940, n. 1090; diploma di corso, almeno annuale, riconosciuto dalle autorita' competenti, al quale si accede con diploma di scuola media di primo grado; 2) dietisti: diploma di scuola di dietologia ospedaliera ufficialmente riconosciuta; diploma di economa dietista conseguito presso Istituti tecnici femminili accompagnato da certificato di tirocinio ospedaliero; diploma di infermiere specializzato in dietetica ai sensi della legge 19 luglio 1940, n. 1090; 3) tecnico di laboratorio medico: diploma di scuola speciale universitaria alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado; titolo acquisito a seguito di concorso ospedaliero svolto ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631; titolo di perito chimico ad orientamento analitico integrato da certificato di corso ospedaliero di perfezionamento in tecnico di laboratorio medico; titolo di istituto tecnico femminile ad orientamento specifico; 4) assistente sociale: titolo rilasciato da una scuola di durata triennale alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado.