Art. 133. L'attivita' presso le case di cura private da parte dei medici ospedalieri con rapporto di lavoro a tempo definito e' consentita fino a quando l'ente ospedaliero non abbia assicurato la disponibilita' di appositi ambienti qualitativamente idonei, a giudizio dell'amministrazione, per l'esercizio dell'attivita' professionale allo interno dell'ospedale e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 1975, di cui all'art. 43, lettera d), della legge 12 febbraio 1968, n. 132.