Art. 133.

  L'attivita'  presso  le  case  di  cura private da parte dei medici
ospedalieri  con  rapporto  di  lavoro a tempo definito e' consentita
fino   a   quando   l'ente   ospedaliero   non  abbia  assicurato  la
disponibilita'   di  appositi  ambienti  qualitativamente  idonei,  a
giudizio   dell'amministrazione,   per   l'esercizio   dell'attivita'
professionale  allo  interno  dell'ospedale  e  comunque non oltre il
termine  del  31 dicembre 1975, di cui all'art. 43, lettera d), della
legge 12 febbraio 1968, n. 132.