Art. 134. L'adeguamento dei servizi ospedalieri di cui alle prescrizioni dei decreti previsti dall'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, deve essere gradualmente attuato secondo le indicazioni del piano nazionale e del piano regionale ospedaliero, fermi, in ogni caso, i criteri stabiliti dall'art. 32 della legge medesima per la determinazione della retta giornaliera di degenza.