Art. 134.

  L'adeguamento  dei servizi ospedalieri di cui alle prescrizioni dei
decreti  previsti  dall'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132,
deve  essere  gradualmente  attuato  secondo le indicazioni del piano
nazionale  e  del piano regionale ospedaliero, fermi, in ogni caso, i
criteri   stabiliti   dall'art.   32  della  legge  medesima  per  la
determinazione della retta giornaliera di degenza.